ALLEGATO "A" AL NUMERO 65196/26526 REPERTORIO |
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STATUTO DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA |
ed iniziative di diverse discipline sportive; |
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c) partecipare attivamente all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale; d) indire corsi di avviamento agli sport, in particolare di vela e subacquei, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi ed ogni altra forma di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive; e) organizzare, gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati. Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà: b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative; d) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per auto-finanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; e) promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali; g) stipulare qualsiasi contratto per il conseguimento dei propri fini sociali, inclusi l’acquisto, la locazione e il comodato d’uso di beni mobili, quali, a titolo di esempio, natanti e imbarcazioni, nonché immobili da adibire a sede sociale, segreteria o ad altri fini istituzionali; h) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, come, a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo: corsi, incontri, serate a tema, cene, attività ludiche varie, navigazioni in flottiglia, collaborando eventualmente con altre Associazioni che perseguano scopi analoghi; i) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, |
immobiliare che fosse ritenuta utile, necessaria e |
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pertinente, con espressa esclusione di quelle vietate dalla legge, comprese le assunzioni di obbligazioni, le concessioni di avalli, fideiussioni, pegni, ipoteche o altre garanzie reali anche a favore di terzi, nonchè ogni altra operazione relativa alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, compresa l’acquisizione delle relative aree, nonchè l’acquisto e la costruzione di immobili da destinare ad attività sportive e ricreative; l) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni e emblemi, direttamente o a mezzo terzi, pubblicare e commercializzare manualistica didattica in formato cartaceo o elettronico. Il tutto nei limiti di quanto disposto dalla legge 197/91 e successive modifiche e integrazioni. In particolare la società si affilia alla F.I.V. e all’U.I.S.P. L’Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere uffici, succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, magazzini e depositi sia in Italia che all’estero; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Art. 4) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050). |
favore della società; detta polizza o fideiussione potranno |
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essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all’articolo 2482 ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 del codice civile. FINANZIAMENTO DEI SOCI |
raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni |
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dall’iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con le generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall’esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Nell’ipotesi di recesso le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall’organo amministrativo, sentito il parere dell’organo di controllo – se nominato – tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi di quanto sopra previsto. In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione secondo i criteri sopra indicati è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell’articolo 1349 del codice civile. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall’evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da una parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente, in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 del codice civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Art.8) Sarà escluso dalla società il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. L’esclusione deve risultare da decisione dell’organo amministrativo a maggioranza assoluta. |
UNICO SOCIO |
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Art.9) Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell’articolo 2470 del codice civile. Quando si costituisce o si ricostruisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l’iscrizione nel Registro Imprese. L’unico socio o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. SOGGEZIONE AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E CONTROLLO |
vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di |
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partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo assumono la data dell’ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Art.12) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo decimo lettere d), e), f) nonchè‚ in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè in Italia. Art.13) L’Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, trasmissione o mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l’Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa |
l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e |
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l’organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Art.14) In assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese e il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori e ai membri dell’organo di controllo se nominato. Art.15) L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nei casi previsti dalla legge ed, inoltre, quando l’Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. Nei casi in cui per legge o in virtù delle presenti norme il diritto di voto è sospeso, si applica l’articolo 2368, terzo comma del codice civile. Art.17) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina: c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitare a maggioranza. |
poteri di amministrazione, si intende costituito un |
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consiglio di amministrazione. Per organo amministrativo si intende l’amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l’insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l’amministrazione. Gli amministratori possono anche essere non soci. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 del codice civile. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. |
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con |
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il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai membri dell’organo di controllo – se nominato – con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché‚ l’ordine del giorno. In consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri dell’organo di controllo, se nominato. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Art.20) L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475 del codice civile. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In |
mancanza di qualsiasi precisazione nell’atto di nomina, in |
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ordine alle modalità di esercizio del potere di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. Qualora l’amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all’operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull’opposizione sono tutti gli amministratori. Gli Amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della federazione e/o dell’ente di promozione sportiva decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. E’ fatto divieto ai consiglieri, nella loro qualità di amministratori, di ricoprire la stessa carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal Coni, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Gli amministratori hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio; l’assemblea può inoltre assegnare ai componenti dell’organo amministrativo un’indennità annuale. Art.21) L’amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina. Art.22) |
monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul |
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collegio sindacale previste per le società per azioni. |
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone |
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i poteri. |
" RICCARDO CAROTI |
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" RICCARDO COPPINI Notaio |